Sez. 3, Sentenza n. 6338 del 14/12/1985 (Rv. 443432 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 59 n. 8 della legge n. 392 del 1978 - che, per le locazioni abitative in corso consente il recesso del locatore quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo - seppure non è necessaria la continua presenza del conduttore in tale immobile (permanendo la tutela dell'ulteriore durata del rapporto, voluta dall'art. 58 della citata legge, anche nel caso di saltuarie, ancorché non brevi, lontananze da esso), non può tuttavia ritenersi giustificata la mancata occupazione dell'alloggio nel caso di trasferimento definitivo in altra città del conduttore e del suo nucleo familiare, mostrando tale circostanza il venir meno di ogni primaria esigenza abitativa nel luogo dove l'immobile locato è sito, anche se egli ne usufruisca sporadicamente nei periodi di ferie e per la villeggiatura. (Conf 3497/84, mass n 435509; (Conf 3407/83, mass n 428296; (Conf 3282/82, mass n 421234).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)