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Sez. 1, Sentenza n. 2340 del 08/07/1968 (Rv. 334668 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTI E PROFESSIONI - RIPARTIZIONE REDDITO - CONTROVERSIA PER LA MANCANZA DI ACCERTAMENTO E DI RIPARTIZIONE DEL REDDITO- NECESSITA DEL PREVIO ESPERIMENTO DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - ONERE DEL TERMINE SEMESTRALE PER L'AZIONE DINANZI ALL'AGO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334668-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTI E PROFESSIONI - RIPARTIZIONE REDDITO - CONTROVERSIA PER LA MANCANZA DI ACCERTAMENTO E DI RIPARTIZIONE DEL REDDITO- NECESSITA DEL PREVIO ESPERIMENTO DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - ONERE DEL TERMINE SEMESTRALE PER L'AZIONE DINANZI ALL'AGO - SUSSISTENZA.*

Se e vero che l'esigibilita dell'imposta comunale sulle industrie e subordinata al fatto che gli uffici erariali procedano alla Determinazione del reddito soggetto all'imposta e, se del caso, alla sua ripartizione tra i comuni interessati, il contribuente, il quale deduca la Mancanza di accertamento e di ripartizione, non nega in radice il potere d'imposizione del comune, ma solleva una controversia circa i limiti e le modalita di Esercizio del detto potere, legittimamente esistente, in relazione a quelle norme specifiche che regolano l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del tributo. Pertanto, il contribuente, il quale assuma che l'iscrizione a ruolo del predetto tributo sia avvenuta illegittimamente, senza, cioe, che si sia proceduto all'accertamento ed al riparto del reddito, se e esonerato dall'esperimento del contenzioso amministrativo, ha l'Onere di rispettare il termine semestrale per l'Azione giudiziaria, stabilito dall'art 285, comma 3 del tu sulla finanza locale.*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 161, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)