Sez. L, Ordinanza n. 22061 del 05/08/2024 (Rv. 672264-01)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE | Lavoro alle dipendenze delle Autorità portuali - Stabilità di impiego ex art. 40 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - Sussistenza - Ragioni - Disoccupazione involontaria - Obbligo di contribuzione precedente all'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 - Esclusione. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - In genere.
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Autorità portuali è caratterizzato dalla stabilità di impiego di cui all'art. 40 del r.d.l. n. 1827 del 1935, sicché tali enti pubblici non economici, in quanto privi del potere datoriale di recedere dal rapporto di lavoro per scelte gestionali di natura
economica, non sono tenuti alla contribuzione per la disoccupazione involontaria in relazione al periodo di vigenza della disciplina antecedente alla l. n. 92 del 2012.
Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)