Sez. 1, Sentenza n. 2275 del 13/07/1971 (Rv. 353118 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - MEMORIE E NOTE DI PARTE - PROPOSIZIONE IN MEMORIA DI NUOVE CENSURE, PROSPETTAZIONE DI NUOVE QUESTIONI NON RILEVABILI DI UFFICIO, SPECIFICAZIONE DI MOTIVI GENERICAMENTE ACCENNATI NEL RICORSO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - MEMORIE E NOTE DI PARTE - PROPOSIZIONE IN MEMORIA DI NUOVE CENSURE, PROSPETTAZIONE DI NUOVE QUESTIONI NON RILEVABILI DI UFFICIO, SPECIFICAZIONE DI MOTIVI GENERICAMENTE ACCENNATI NEL RICORSO - AMMISSIBILITA.*
Poiche l'ambito entro il quale la Corte di Cassazione puo esercitare il controllo sulla legittimita della sentenza e segnato immutabilmente dalle censure specificate nel ricorso, non e consentito al ricorrente utilizzare la memoria, depositata ai sensi dell'art 378 cod proc civ, per dedurre nuovi motivi, ne per prospettare nuove questioni non rilevabili d'ufficio, ne per specificare censure che nel ricorso siano state accennate in maniera vaga ed indeterminata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)