Sez. 1, Sentenza n. 645 del 14/02/1977 (Rv. 384209 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - MOTIVI GENERICI - INAMMISSIBILITA - INTEGRAZIONE DEGLI STESSI CON LE MEMORIE DI PARTE - DIVIETO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - MOTIVI GENERICI - INAMMISSIBILITA - INTEGRAZIONE DEGLI STESSI CON LE MEMORIE DI PARTE - DIVIETO.*
La deduzione dei motivi di ricorso nel giudizio di Cassazione deve essere effettuata in maniera specifica: pertanto non puo trovare ingresso il motivo assolutamente indeterminato che non indichi gli errori di attivita o di giudizio nei quali si pretende essere incorsa la sentenza impugnata, ne a tale difetto puo ovviarsi con le memorie di cui all'art 378 cod proc civ, la cui funzione e quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificative dei motivi gia debitamente enunciati nel ricorso, e non gia di integrare quelli originariamente generici e, quindi, inammissibili. (V 2275/71, mass n 353118; (V 2711/71, mass n 353876).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)