Sez. 1, Sentenza n. 5887 del 11/10/1983 (Rv. 430729 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO RESA ESECUTIVA DALLA CORTE DI APPELLO - PROCEDIMENTO DI APPELLO PENDENTE PER OTTENERE LA MODIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DA UNO DEGLI EX CONIUGI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI FISSATO IN SEDE DI OMOLOGAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE DI QUEST'ULTIMO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO RESA ESECUTIVA DALLA CORTE DI APPELLO - PROCEDIMENTO DI APPELLO PENDENTE PER OTTENERE LA MODIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DA UNO DEGLI EX CONIUGI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI FISSATO IN SEDE DI OMOLOGAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE DI QUEST'ULTIMO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
La nullità del matrimonio concordatario fra i coniugi, dichiarata con sentenza definitiva del tribunale ecclesiastico e resa esecutiva agli effetti civili con ordinanza della Corte d'appello, non determina la cessazione della materia del contendere nel procedimento di appello pendente per ottenere la modificazione del contributo dovuto da uno degli ex coniugi per il mantenimento dei figli fissato in Sede di omologazione della separazione consensuale e la revoca del sequestro ex art. 156, ultimo comma cod. civ., in quanto tale pronuncia di nullità del matrimonio non ne modifica sostanzialmente il regime giuridico quanto ai provvedimenti nei confronti dei figli, atteso che l'art. 129 cod. civ. stabilisce che, in caso di pronuncia di nullità del matrimonio, si applica, per tali provvedimenti, l'art. 155 cod. civ., mentre è irrilevante la circostanza che l'adeguamento riflette, nel giudizio di merito, un assegno di mantenimento che gli ex coniugi avevano stabilito in Sede di separazione consensuale, essendo essenziale che la legge di riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975 n. 151) ha attribuito al giudice il potere di rivedere in ogni tempo la misura e le modalità del contributo degli ex coniugi per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, anche dopo la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 128, Cod. Civ. art. 129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)