Sez. 1, Sentenza n. 649 del 02/02/1989 (Rv. 461717 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO - EFFETTI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO - EFFETTI.*
La sopravvenienza, nel corso della causa di separazione dei coniugi, della delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, non priva il giudice adito del potere-dovere di adottare Disposizioni in tema di affidamento, mantenimento ed educazione della prole, a norma dell'art. 155 cod. civ., richiamato dall'art. 129 secondo comma cod. civ., e, quindi, anche di vagliare il comportamento dei coniugi, al fine di emettere detti provvedimenti in corrispondenza dell'interesse morale e materiale dei figli. (V 5887/83, mass n 430729).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 129 com. 2, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)