Sez. 1, Sentenza n. 612 del 22/11/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167472 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - VALORE DECISIVO - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - VALORE DECISIVO - CONDIZIONI.*
Nel caso di ritrattazione, la chiamata di correo può assumere valore decisivo purché sia accompagnata da elementi di riscontro che ne confermino la veridicità ovvero quando con essa non contrastino le risultanze processuali. Il che vale sia per la chiamata fatta innanzi alla polizia giudiziaria sia per quella fatta al P.m. o al giudice in fase istruttoria o di giudizio, purché si verifichi il controllo del giudice in ordine alla sua attendibilità sul piano psicologico e logico. (V mass n 160352).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)