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Sez. 2, Sentenza n. 7727 del 02/02/1983 Ud. (dep. 01/10/1983) Rv. 160352 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160352-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

La chiamata di correo, in base al principio del libero convincimento del giudice, assume dignità di prova anche se non qualificata da circostanze estrinseche, purché, verificatane la attendibilità e credibilità, essa non sia in contrasto con altri elementi accertati, e purché assuma, per virtù dell'interprete, una spiegazione accettabile sia sul piano logico sia su quello psicologico. (Conf mass n 153264; (Conf mass n 153237; (Conf mass n 153158; (Conf mass n 150793; (Conf mass n 145085).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)