Sez. 5, Sentenza n. 215 del 17/11/1983 Ud. (dep. 11/01/1984) Rv. 162086 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - CONCORSO PUNIBILE DEL CREDITORE FAVORITO - CONDIZIONI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - CONCORSO PUNIBILE DEL CREDITORE FAVORITO - CONDIZIONI.*
L'art. 1186 cod. civ. legittima il creditore ad esigere immediatamente la prestazione, anche in pendenza di termine stabilito in favore del debitore, se questi è divenuto insolvente, e pertanto lo stato d'insolvenza esistente e conosciuto al momento del pagamento di un debito non scaduto non è, di per sè, elemento idoneo a concretare una bancarotta preferenziale né un concorso nella stessa da parte del creditore favorito. Tuttavia l'art. 1186 cod. civ. non è applicabile quando lo stesso fatto - pagamento in stato d'insolvenza - assuma un diverso, opposto rilievo con la dichiarazione di fallimento del debitore in virtù di norme speciali che, come quelle relative alla revocatoria fallimentare, prevedono l'inefficacia di quei pagamenti, o come l'art. 216, comma terzo, legge fall., attribuiscono loro un carattere delittuoso se qualificati dal fine di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi. In tal caso anche il creditore favorito che abbia agito con lo stesso elemento soggettivo risponde, a titolo di concorso, del delitto di bancarotta preferenziale. (V mass n 155139, ed ivi cit.).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)