Sez. 5, Sentenza n. 8102 del 19/03/1982 Ud. (dep. 21/09/1982) Rv. 155139 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - ACCETTAZIONE DEL DANNO EVENTUALE DEI CREDITORI NON FAVORITI - SUFFICIENZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - ACCETTAZIONE DEL DANNO EVENTUALE DEI CREDITORI NON FAVORITI - SUFFICIENZA.*
In tema di bancarotta fraudolenta preferenziale non è necessario, ai fini del dolo specifico consistente "nello scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi", che il danno di questi ultimi sia voluto direttamente dall'agente essendo sufficiente che ne sia accettata la eventualità. Pertanto il reato non è escluso quando l'attività preferenziale di taluno dei creditori, che minacciavano di provocare il fallimento, aveva avuto lo scopo di procrastinarne la dichiarazione con la speranza di realizzare un concordato. (Conf mass n 143862).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)