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Sez. 5, Ordinanza n. 814 del 10/12/1975 Cc. (dep. 09/01/1976) Rv. 131820 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - FONTI DI PROVA - INDICAZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131820-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - FONTI DI PROVA - INDICAZIONE - SUFFICIENZA.*

L'Obbligo della motivazione, di cui all'art 264 cod proc pen, in ordine alle ragioni che hanno indotto alla emissione del mandato di cattura, deve ritenersi adempiuto con la indicazione delle fonti da cui il giudice ha desunto gli elementi di colpevolezza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)