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Sez. U, Sentenza n. 5723 del 27/06/1987 (Rv. 454146 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COMMESSI AVVENTIZI ASSUNTI DAL RICEVITORE DEL LOTTO PUBBLICO - PERSONALE STATALE NON DI RUOLO - INCLUSIONE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ED ONERE DELLA RELATIVA SPESA A CARICO DEL RICEVITORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454146-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COMMESSI AVVENTIZI ASSUNTI DAL RICEVITORE DEL LOTTO PUBBLICO - PERSONALE STATALE NON DI RUOLO - INCLUSIONE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ED ONERE DELLA RELATIVA SPESA A CARICO DEL RICEVITORE - IRRILEVANZA.*

I commessi avventizi, che vengano assunti dal ricevitore del lotto pubblico, previa autorizzazione dell'intendente di finanza, secondo la disciplina dell'art. 74 del R.d.l. 19 ottobre 1938 n. 1933 (operante anche dopo le successive modificazioni di detto decreto, ivi incluse quelle contemplate dalla legge 4 febbraio 1958 n. 40), fanno parte del personale statale non di ruolo, e, come tali, sono legati da rapporto di pubblico impiego, devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, restando in proposito irrilevante sia la peculiare modalità di Costituzione del rapporto stesso (dietro iniziativa del ricevitore e senza un formale atto di nomina da parte dello stato), sia la circostanza che il ricevitore medesimo ha l'Onere di provvedere alla relativa spesa.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1938 num. 1933 art. 74, Legge 04/02/1958 num. 40, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)