diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 21109 del 16/09/2013 (Rv. 627417 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Sospensione del giudizio - Ostatività alla proponibilità del regolamento di giurisdizione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2013-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627417-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Lo stato di sospensione del processo (nella specie, per effetto di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di una questione interpretativa di norme comunitarie) non preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, perché non esclude la pendenza del giudizio e, mentre impedisce il compimento di atti propri di quest'ultimo, non è di ostacolo al promovimento di un'autonoma fase processuale diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)