Sez. 3, Sentenza n. 13839 del 23/07/2004 (Rv. 574906 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE | Discipline relativa alla durata del rapporto ed alla determinazione del canone contenute nella legge n. 392 del 1978 e nella l.n.359 del 1992 - Compatibilità - Esclusione - Conseguenze - Impossibilità di disciplinare uno stesso rapporto facendo riferimento ad entrambe le discipline.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE
In materia di locazione di immobili urbani le due discipline normative di cui alla legge n. 392 del 1978 ed all'art. 11 della legge n.359 del 1992 sono tra loro alternative ed incompatibili, quanto al canone e alla durata del contratto, per cui non è possibile applicare l'una per la determinazione del canone e l'altra per la durata del contratto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito in cui, avendo i giudici ritenuto di accogliere la domanda principale, ritenendo che la locazione in questione rientrasse nella disciplina della legge n. 392 del 1978 relativa alle locazioni abitative, e che fosse sottoposta al canone determinato secondo detta legge, avevano ritenuto assorbita la domanda subordinata che, sul presupposto del canone libero a norma dell'art. 11 della legge n. 359 del 1992, richiedeva che fosse accertata la durata del contratto di locazione per due quadrienni).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)