Sez. U, Sentenza n. 2757 del 08/03/1993 (Rv. 481305 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche | Clausole contrattuali riguardanti la revisione del prezzo - Potere autoritativo dell'Amministrazione di procedere o no alla revisione - Configurabilità - Esclusione - Controversia nella validità o portata del contenuto precettivo dell'atto negoziale - Devoluzione al giudice amministrativo - Inammissibilità - Fattispecie.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche
Il potere autoritativo dell'Amministrazione di procedere o meno alla revisione del prezzo di appalto di opere pubbliche - con conseguente riconduzione alla categoria dell'interesse legittimo della posizione soggettiva dell'appaltatore al riguardo - può configurarsi nei soli casi di assenza di esplicite clausole contrattuali riguardanti la revisione stessa, mentre nell'ipotesi in cui il fenomeno revisionale sia stato comunque preso in considerazione dai contraenti in apposita clausola contrattuale, la successiva controversia in ordine alla validità o alla portata del contenuto precettivo dello atto negoziale sfugge all'esame del giudice amministrativo, in quanto investe la cognizione di posizioni soggettive che traggono titolo da un atto di natura paritetica, rispetto al quale sono, dunque, configurabili solo conflitti intersoggettivi sulla sussistenza o meno del diritto dell'appaltatore alla revisione (nella specie, fatto valere sull'assunto della nullità di clausola contrattuale che ne limitava la misura, in relazione alle disposizioni della legge 22 febbraio 1973, n. 37, modificativa, in parte qua, di quelle vigenti all'atto della stipulazione della clausola medesima).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)