Sez. L, Sentenza n. 7974 del 01/06/2002 (Rv. 554817 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Limiti - Fondamento - "Reformatio in peius" nei confronti della parte impugnante in mancanza di impugnazione incidentale - Inammissibilità - Fattispecie relativa a determinazione di compenso per lavoro straordinario.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
In assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti dell'impugnante, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame e non può quindi dare luogo ad una "reformatio in peius" in danno di quest'ultimo della parte della decisione non interessata dalla impugnazione. (Nella specie, la S.C., adita su ricorso del dipendente, aveva dichiarato che taluni aumenti retributivi concessi al primo dirigente statale andavano computati ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario, ma il giudice di rinvio aveva riliquidato l'importo stabilito dal giudice d'appello con la sentenza cassata, riducendolo nella misura indicata dalla controparte nello stesso giudizio di rinvio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)