Sez. 1, Sentenza n. 4087 del 22/03/2001 (Rv. 544996 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | "Reformatio in peius" nei confronti della parte impugnante in mancanza di impugnazione incidentale - Inammissibilità - Fattispecie relativa a giudizio di determinazione di indennità di esproprio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
In relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, i poteri del giudice di rinvio vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti dell'impugnante, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame e non può quindi dare luogo ad una "reformatio in peius" in danno di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C., adita su ricorso del solo comune espropriante, aveva cassato la sentenza in quanto nelle more del giudizio era sopravvenuto il D.L. 333 del 1992, conv. in legge 359 del 1992, che aveva introdotto criteri più riduttivi per il calcolo dell'indennità di espropriazione; il giudice di rinvio aveva applicato il criterio di calcolo dettato dall'art. 5 bis di detto D.L., rilevando peraltro che non poteva essere più revocato in dubbio il valore di stima del fondo espropriato, permanendo la vocazione edificatoria dello stesso, in quanto la pronuncia di annullamento non aveva investito l'eventuale erroneità della c.t.u.; la S.C., adita su ricorso dell'espropriato che si doleva della mancata rinnovazione della valutazione del fondo espropriato mediante nuova consulenza tecnica, ha - in applicazione del principio di cui in massima - confermato l'impugnata sentenza, tenuto conto anche della struttura del giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 cod. proc. civ. come un processo "chiuso").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)