Sez. 1, Sentenza n. 2613 del 26/10/1966 (Rv. 325030 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - MANCATA ECCEZIONE - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - MANCATA ECCEZIONE - EFFETTI.*
Il divieto di proporre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado non e imposto a pena di nullita e, pertanto, se la parte non eccepisce tempestivamente la preclusione, le domande stesse restano acquisite al processo. (Conf.1899-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)