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Sez. 1, Sentenza n. 2613 del 26/10/1966 (Rv. 325030 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - MANCATA ECCEZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325030-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - MANCATA ECCEZIONE - EFFETTI.*

Il divieto di proporre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado non e imposto a pena di nullita e, pertanto, se la parte non eccepisce tempestivamente la preclusione, le domande stesse restano acquisite al processo. (Conf.1899-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)