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Sez. L, Sentenza n. 13362 del 11/09/2003 (Rv. 566771 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Indennità di accompagnamento - Condizioni - Incapacità di deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita - Valutazione relativa - Spettanza al giudice del merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566771-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione della indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. La situazione di non autosufficienza che è alla base del riconoscimento del diritto in esame è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente: in tale ultimo caso, è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto. Ne consegue che, nell'ambito degli atti che il soggetto non è in grado di compiere autonomamente, anche una pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determina la non autosufficienza prevista dalla norma per la concessione del beneficio di cui si tratta, mentre anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina detta non autosufficienza. La relativa valutazione è apprezzamento di fatto, insindacabile in Cassazione ove privo di vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha giudicato corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento a favore di soggetto affetto da infermità agli arti superiori e inferiori nonché retinopatia senile degenerativa e poliartrosi, ritenendo che la necessità di aiuto per "i passaggi posturali, il vestirsi, lo svestirsi e l'igiene personale" determinasse una situazione di non autosufficienza).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 23/11/1988 num. 509 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)