Sez. L, Sentenza n. 8009 del 14/06/2001 (Rv. 547452 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Indennità di accompagnamento - Condizioni - Qualifica di invalido civile - Criteri di attribuzione - Differenze tra infra ed ultrasessantacinquenni - Incapacità di deambulazione senza aiuto permanente o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita - Sussistenza di tali due requisiti alternativamente ed indistintamente per ogni età - Necessità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO
Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione della indennità di accompagnamento - per la quale è comunque richiesta la qualifica di invalido civile, conseguente, per gli ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, e, quindi, in termini di totale o parziale inabilità, alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, ex art. 2, terzo comma, della legge n. 118 del 1971, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 509 del 1988 - consistono alternativamente, e indistintamente per tutte le età, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)