Sez. 2, Sentenza n. 233 del 04/02/1970 (Rv. 345053 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER L'APERTURA DI - CISTERNE - NOZIONE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - DEPOSITO DI CARBURANTE PER USO DOMESTICO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - DISTANZE PER IMPIANTI DI DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER L'APERTURA DI - CISTERNE - NOZIONE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - DEPOSITO DI CARBURANTE PER USO DOMESTICO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - DISTANZE PER IMPIANTI DI DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI.*
Termine 'cisternà di cui all'art 889 cod civ va inteso con riferimento esclusivo ai manufatti interrati adibiti alla raccolta ed alla conservazione di liquidi, per i quali la medesima norma stabilisce una presunzione assoluta di dannosita nei confronti delle proprieta contigue. Gli impianti di riscaldamento ed i depositi di nafta per uso domestico non ricadono nella disciplina suddetta, ma in quella di cui al successivo art 890 cod civ, il quale, in difetto di particolari Disposizioni regolamentari sulle distanze in materia, conferisce al giudice il potere di accertare l'effettiva pericolosita delle opere e, conseguentemente, la necessita o meno di rispettare una distanza maggiore di quella effettivamente osservata dal costruttore. (sulla prima parte, V 2959-68, massima n 335750 2945-67, massima n 330631 505-67, massima n 326448 ed altre ivi citate sulla seconda parte, V 1862-66, massima n 323630 1170-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890, Cod. Civ. art. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)