Sez. 2, Sentenza n. 505 del 03/03/1967 (Rv. 326448 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER L'APERTURA DI - CISTERNE - NOZIONE - MANUFATTI PER LA RACCOLTA DI LIQUIDI DIVERSI DALLE ACQUE - DISCIPLINA DELLA DISTANZA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER L'APERTURA DI - CISTERNE - NOZIONE - MANUFATTI PER LA RACCOLTA DI LIQUIDI DIVERSI DALLE ACQUE - DISCIPLINA DELLA DISTANZA.*
Ai sensi dell'art. 889 cod.civ.(disciplinante le distanze dal confine da osservarsi per -pozzi, cisterne, fosse-) il termine -cisterne va inteso con esclusivo riferimento ai manufatti interrati adibiti alla raccolta ed alla conservazione delle acque piovane. Se si tratti, invece, di manufatti similari, destinati alla raccolta di qualsiasi altro liquido, e rimessa all'apprezzamento del giudice la decisione se la distanza prescritta dal cit. Art.889 debba essere osservata, tenuto conto dei sistemi adottati per rendere resistenti ed impermeabili le pareti del manufatto. (Conf. 1035-62, 1613-60, 1403-50, 1814-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)