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Sez. 2, Sentenza n. 2251 del 17/11/1969 Ud. (dep. 10/09/1970) Rv. 115237 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DIFENSORE DI FIDUCIA - NOMINA -ESIGENZA DI NOMINA ESPRESSA - PRESUNZIONE DA ATTI DIFENSIVI -ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1969-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115237-01

DIFESA E DIFENSORI - DIFENSORE DI FIDUCIA - NOMINA -ESIGENZA DI NOMINA ESPRESSA - PRESUNZIONE DA ATTI DIFENSIVI -ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La esistenza di un difensore di fiducia deve risultare da una espressa nomina dell'imputato pertanto non e sufficiente all'uopo il compimento, da parte di un legale, di Atti di assistenza dell'imputato (come, nella specie, la presentazione di una lista di testimoni a discarico). (fattispecie, nella Mancanza della condizione anzidetta, di ritenuta legittimita della nomina di un difensore di ufficio, anche ai fini della validita della notificazione di avvisi dovuti al difensore). (Conf 110797, anno 1969 107831, anno 1968 V 112437, 111575, 111162, 110958, anno 1969 109492, 107507, anno 1968, ed ivi citate)*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)