Sez. 4, Sentenza n. 237 del 29/01/1969 Ud. (dep. 26/03/1969) Rv. 110797 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORME PREVISTE DALL'ART 134 COD PROC PEN - TASSATIVITA - FATTISPECIE.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORME PREVISTE DALL'ART 134 COD PROC PEN - TASSATIVITA - FATTISPECIE.*
La nomina del difensore di fiducia, disciplinata dall'art.134 cod. proc.pen., non puo essere attribuita, in Mancanza di una formale dichiarazione dell'interessato, in base a semplici presunzioni o ad affermazioni del legale di aver ricevuto mandato verbale. Ne consegue che la presentazione da parte di un legale di liste di testi a discarico, in Mancanza di espressa nomina da parte dell'imputato, non conferisce la veste di difensore di fiducia al legale medesimo. (V.103652, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)