Sez. 4, Sentenza n. 1962 del 25/11/1998 Ud. (dep. 16/02/1999) Rv. 213228 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO | Nuova disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. - Giudizio abbreviato - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO
In tema di lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati di reato connesso nella fase delle indagini preliminari, la nuova disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. è ontologicamente estranea al giudizio abbreviato, che si svolge allo stato degli atti con conseguente riconoscimento della immediata e diretta utilizzabilità ai fini della prova di tutto quanto da essi risultante, sicché legittimamente va esclusa in appello la rinnovazione parziale del dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)