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Sez. 3, Sentenza n. 15296 del 02/03/2004 Ud. (dep. 30/03/2004) Rv. 228535 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Richiesta di abbreviato condizionato all'assunzione di prove - Richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento in appello - Ammissibilità - Richiesta di rito abbreviato allo stato degli atti - Esclusivo potere di ufficio del giudice di appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228535-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

A seguito della nuova formulazione dell'art.438 cod. proc. pen., deve ritenersi possibile la richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale da parte dell'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria, mentre chi abbia richiesto il rito abbreviato "allo stato degli atti" può solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 comma terzo cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)