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Sez. 3, Sentenza n. 1980 del 27/04/1978 (Rv. 391343 - 01)

LOCAZIONE - ADDIZIONI ALLA COSA LOCATA - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - DIRITTO DEL CONDUTTORE AD ESSERE INDENNIZZATO - SUSSISTENZA EX ARTT 1592 E 1593 COD CIV - PATTO DI ESCLUSIONE DI QUALSIASI COMPENSO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391343-01

LOCAZIONE - ADDIZIONI ALLA COSA LOCATA - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - DIRITTO DEL CONDUTTORE AD ESSERE INDENNIZZATO - SUSSISTENZA EX ARTT 1592 E 1593 COD CIV - PATTO DI ESCLUSIONE DI QUALSIASI COMPENSO - LEGITTIMITA.*

Le Disposizioni di cui agli artt 1592 e 1593 cod civ, sul diritto del conduttore ad essere indennizzato per miglioramenti od addizioni, sono dettate nell'esclusivo interesse del conduttore medesimo, e, come tali, sono derogabili per volonta delle parti, le quali possono anche stabilire, nella loro autonomia contrattuale, l'esclusione di qualsiasi compenso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)