Sez. U, Sentenza n. 272 del 12/01/1993 (Rv. 480238 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione | Accertamento del diritto a prestazioni previdenziali con decisione del giudice amministrativo - Domanda di condanna al pagamento di dette prestazioni e dei relativi accessori - Devoluzione al medesimo giudice in sede di giudizio di ottemperanza - Necessità - Sentenza di condanna del giudice civile relativa a parti del debito già liquidato - Influenza - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione
Qualora vi sia stato un preventivo accertamento del diritto a prestazioni previdenziali con decisione del giudice amministrativo, la domanda avente ad oggetto la condanna dell'istituto previdenziale al pagamento di somme dovute per il conseguente trattamento pensionistico ed accessori (interessi e rivalutazione), appartiene alla giurisdizione dello stesso giudice in sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 37, terzo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ancorché si sia avuta una pronunzia definitiva di condanna da parte del giudice ordinario con riguardo a parti di quel debito già liquidato dall'istituto.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)