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Sez. U, Sentenza n. 376 del 30/06/1999 (Rv. 528121 - 01)

GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Esecuzione del giudicato amministrativo - Giudice dell'ottemperanza - Potere di integrare il giudicato amministrativo - Sussistenza - Esecuzione di giudicato in materia di danni di guerra - Accessori per il ritardo (interessi e rivalutazione) - Giurisdizione del giudice amministrativo anche in sede di ottemperanza - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528121-01

GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Quando il giudizio di ottemperanza è relativo ad un giudicato dello stesso giudice amministrativo, quest'ultimo - diversamente che in caso di giudizio di ottemperanza relativo a pronuncia resa da giudice di un altro ordine - ha il potere di integrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione estesa al merito (e idonei a giustificare anche l'emanazione di provvedimenti discrezionali), che in tal caso egli può esercitare ai fini dell'adeguamento della situazione al comando definitivo inevaso. Conseguentemente va annullata con rinvio la sentenza con cui il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza comportante la concreta liquidazione di un indennizzo per danni di guerra, abbia declinato a favore del giudice ordinario la giurisdizione relativamente all'eventuale adeguamento dell'indennizzo, in relazione al tempo trascorso dalla originaria domanda, mediante il riconoscimento di interessi e di rivalutazione, considerato anche che tali voci non costituiscono diritti patrimoniali consequenziali, ma elementi accessori facenti parte del danno complessivo e come tali necessariamente sottoposti alla cognizione dello stesso giudice competente a liquidarlo.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 968 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)