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Sez. U - , Ordinanza n. 20802 del 28/06/2022 (Rv. 665081 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Collegamento negoziale - Nozione - Effetti sulla giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665081-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Il collegamento negoziale, meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso che viene realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, pur implicando la ripercussione delle vicende che investono un contratto sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco e non necessariamente in rapporto di principale ed accessorio, non determina in ogni caso alcun effetto sulla giurisdizione.

Cod. Civ. art. 1322, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)