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Sez. 1, Sentenza n. 13164 del 05/06/2007 (Rv. 597183 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI | Collegamento negoziale - Nozione - Effetti - Accertamento riservato al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di collegamento tra preliminare di cessione di quote sociali e patto parasociale di opzione.
Stato
decisa il 2007-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597183-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI

Il collegamento negoziale, il quale costituisce espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 cod. civ., è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa, e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, la quale, pur ravvisando un collegamento negoziale tra il contratto preliminare di cessione delle quote sociali, concluso tra i soci di maggioranza di una società ed un terzo, anche per persona da nominare, ed un patto parasociale con cui il terzo si era impegnato ad accettare l'opzione di cessione delle quote di un socio di minoranza, aveva ritenuto che tale obbligo non fosse venuto meno per il fatto che le quote di maggioranza erano state intestate ad un soggetto diverso dal promittente acquirente, in quanto il patto parasociale costituiva un regolamento contrattuale autonomo e distinto dal preliminare, che individuava l'obbligato all'acquisto proprio nella persona del promittente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2341 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)