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Sez. 3, Sentenza n. 7135 del 28/11/1983 (Rv. 431734 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEI FIGLI DEL LOCATORE - STATO DI NECESSITÀ EX ART. 59 N. 1 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - PROGETTATO MATRIMONIO DEL FIGLIO DEL LOCATORE - INCLUSIONE - POSSIBILITÀ PER IL NUBENDO DI REPERIRE ALTRA ABITAZIONE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1983-11-28
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431734-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEI FIGLI DEL LOCATORE - STATO DI NECESSITÀ EX ART. 59 N. 1 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - PROGETTATO MATRIMONIO DEL FIGLIO DEL LOCATORE - INCLUSIONE - POSSIBILITÀ PER IL NUBENDO DI REPERIRE ALTRA ABITAZIONE - ININFLUENZA.*

Lo stato di urgente ed improrogabile necessità idoneo a far cessare la proroga legale della locazione ai sensi dell'art. 4 n.1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, deve essere considerato in senso relativo e non assoluto e con riferimento al dato abitativo, senza che possano assumere rilievo le condizioni economiche del locatore o delle persone alla necessità delle quali l'immobile è destinato a sopperire. Il progettato matrimonio del figlio del locatore, pertanto, integra la suddetta causa di cessazione della proroga legale e legittima il locatore a richiedere la disponibilità del proprio appartamento per destinarlo ad abitazione del figlio e della costituenda sua famiglia anche se, tenuto conto della situazione economica, sarebbe possibile al nubendo reperire altra abitazione per sopperire alla propria necessità. (Conf 5149/81, mass n 415941).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)