Sez. 3, Sentenza n. 5149 del 17/09/1981 (Rv. 415941 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEI FIGLI DEL LOCATORE - STATO DI NECESSITÀ EX ART. 59 N. 1 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - PROGETTATO MATRIMONIO DEL FIGLIO DEL LOCATORE - INCLUSIONE - POSSIBILITÀ PER IL NUBENDO DI REPERIRE ALTRA ABITAZIONE - ININFLUENZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEI FIGLI DEL LOCATORE - STATO DI NECESSITÀ EX ART. 59 N. 1 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - PROGETTATO MATRIMONIO DEL FIGLIO DEL LOCATORE - INCLUSIONE - POSSIBILITÀ PER IL NUBENDO DI REPERIRE ALTRA ABITAZIONE - ININFLUENZA.*
Lo stato di necessità, idoneo, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (cosiddetta sull'equo canone), a consentire il recesso del locatore, deve essere considerato in senso relativo e non assoluto e con riferimento al dato abitativo, senza che possano assumere rilievo le condizioni economiche del locatore o delle persone alla necessità delle quali l'immobile è destinato a sopperire. Il progettato matrimonio del figlio del locatore, pertanto, integra la suddetta causa di recesso e legittima il locatore a richiedere la disponibilità del proprio appartamento, per destinarlo ad abitazione del figlio e della costituenda sua famiglia, anche se, tenuto conto della sua situazione economica, sarebbe possibile al nubendo di reperire altra abitazione per sopperire alla propria necessità. (V. 5086/79, mass. N. 401737; (V. 2508/79, mass. N. 398834; (V. 2240/79, mass. N. 398589).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)