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Sez. 1, Sentenza n. 4093 del 17/04/1991 (Rv. 471708 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Igiene degli alimenti e delle bevande - Alimenti di origine vegetale - Vini e liquori | Art. 35 D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 - Abrogazione per effetto del regolamento C.E.E. n. 1153/75 del 30 aprile 1975 - Esclusione - Conseguenze in tema di opposizione all'applicazione di sanzioni amministrative.
Stato
decisa il 1991-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471708-01

Igiene e sanità pubblica - Igiene degli alimenti e delle bevande - Alimenti di origine vegetale - Vini e liquori

In materia di repressione delle frodi vinicole, l'art. 35 del d.P.R. n. 162 del 1965 non è stato abrogato per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento CEE n. 1153/75 del 30 aprile 1975 - direttamente efficace nell'ordinamento interno, indipendentemente dal recepimento fattone con D.M. 22 maggio 1975 -, ma può riceverne specificazione, in relazione alle fattispecie esaminate dalla fonte comunitaria. Ne consegue che, in presenza di frodi del tipo suddetto, per le quali sia stata emessa ordinanza - ingiunzione diretta all'irrogazione di sanzione amministrativa prevista dallo stesso d.P.R. n. 162, il giudice dell'opposizione avverso l'ordinanza, deve accertare se la violazione contestata sia contemplata dalla sola norma interna (o anche da quella comunitaria, ma soltanto in via reiterativa o di specificazione delle previsioni della norma stessa), essendo in tal caso consentita l'applicazione della sanzione suddetta; o se, all'opposto, si tratti di violazione prevista dalla sola norma comunitaria, innovativa, in parte qua, di quella interna, e quindi di ipotesi non soggetta a tale sanzione (essendo stato il regime sanzionatorio relativo alla violazione di obblighi comunitari dettato soltanto col D.L. n. 370 del 1987), convertito, con modificazioni, nella legge n. 460 del 1987).

Riferimenti normativi: DPR 12/02/1965 num. 162 art. 35 CORTE COST., Regolam. Comunitario del 1975 num. 1153, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 4, Legge 04/11/1987 num. 460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)