Sez. L, Sentenza n. 21269 del 29/11/2012 (Rv. 624508 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso dell'INAIL - Prescrizione - Decorrenza - Dal pagamento dell'indennità - Fondamento - Precedente irrevocabilità della sentenza penale - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, l'ultimo inciso del quinto comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nello stabilire che l'azione di regresso dell'INAIL si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile, richiama esplicitamente l'azione di regresso di cui all'art. 11 dello stesso testo unico che, a sua volta, prevede che il diritto di regresso può essereesercitato dall'istituto assicuratore per le somme pagate a titolo di indennità e di spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. Ne deriva che il presupposto per l'esercizio dell'azione di regresso è rappresentato dall'avvenuto pagamento di somme di denaro e non certamente dall'esistenza di un debito assicurativo ancora insoluto nei confronti dell'assicurato o dei suoi superstiti, con l'ulteriore conseguenza che il termine di prescrizione del diritto di regresso inizia a decorrere solo dalla data di pagamento dell'indennizzo da parte dell'INAIL e non dalla data precedente in cui la sentenza penale diviene irrevocabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)