Sez. 2, Sentenza n. 10417 del 29/04/2010 (Rv. 612876 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Illeciti amministrativi in tema di assegni bancari - Artt. 1 e 2 della legge n. 386 del 1990 - Qualità del contravventore - Titolarità del conto corrente - Necessità - Esclusione - Emissione dell'assegno su delega dell'amministratore della società titolare del conto - Illecito - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
Gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza l'autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente; ne consegue che soggetto attivo può essere anche colui il quale, pur non essendo titolare del conto corrente, intestato ad una società, abbia emesso l'assegno in forza di delega alla firma conferitagli dall'amministratore della società stessa.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 8 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 28, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)