Sez. 2, Sentenza n. 14277 del 19/06/2007 (Rv. 597907 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Emissione di assegni senza provvista - Sanzionabilità - Ordine di non pagare o ritiro di fondi in virtù del rapporto con il prenditore - Rilevanza ai fini dell'esclusione della illegittimità del comportamento - Esclusione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
L'emissione di un assegno bancario senza provvista configura un illecito amministrativo plurioffensivo, che lede tanto l'interesse patrimoniale quanto la fede pubblica, e le norme che prevedono la disciplina di tale titolo di credito - che conserva la natura cartolare e di mezzo di pagamento qualora sia presentato nel termine per l'incasso - hanno natura imperativa. Ne consegue che è illegittimo, e soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 2 della legge n. 386 del 1990 (come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n. 507 del 1999), il ritiro dei fondi disposto prima dello spirare del termine, nonché l'ordine di non pagare, non assumendo alcuna rilevanza al fini della legittimità del comportamento di chi ha emesso l'assegno le vicende del rapporto in base al quale è avvenuta l'emissione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la configurazione dell'illecito sul presupposto che l'emittente, per evitare un tentativo di truffa perpetrato ai suoi danni, aveva ordinato alla banca trattaria di non pagare l'assegno al prenditore).
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)