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Sez. 3, Sentenza n. 3269 del 16/11/1971 (Rv. 354730 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - MOTIVI - OMESSO ESAME DI UNA QUESTIONE ASSORBITA RIPROPONIBILE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - INTERESSE DEL RICORRENTE INCIDENTALE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354730-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - MOTIVI - OMESSO ESAME DI UNA QUESTIONE ASSORBITA RIPROPONIBILE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - INTERESSE DEL RICORRENTE INCIDENTALE - INSUSSISTENZA.*

Il ricorrente in via incidentale, che sia rimasto vittorioso in appello, non ha interesse a denunciare l'omesso esame di una questione che il giudice di merito ha ritenuto assorbita, perche tale questione nella ipotesi di Cassazione della sentenza per accoglimento del ricorso principale ben puo essere riproposta al giudice di rinvio. (Conf 1516'69, mass n 340353).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)