Sez. 3, Sentenza n. 1516 del 05/05/1969 (Rv. 340353 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - MOTIVI - OMESSO ESAME DI UNA QUESTIONE ASSORBITA RIPROPONIBILE IN SEDE DI RINVIO - INTERESSE DEL RICORRENTE INCIDENTALE - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - MOTIVI - OMESSO ESAME DI UNA QUESTIONE ASSORBITA RIPROPONIBILE IN SEDE DI RINVIO - INTERESSE DEL RICORRENTE INCIDENTALE - INSUSSISTENZA.*
Il ricorrente in via incidentale non ha interesse a denunciare l'omesso esame di una questione che il giudice di merito ha ritenuto assorbita, e che, in ipotesi di Cassazione della sentenza impugnata per accoglimento del ricorso principale, puo essere riproposta davanti al giudice di rinvio. (Conf. 888-68, mass. N. 332221 V. 3693-68, mass. N. 337001 2039-68, mass. N. 334114).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)