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Sez. 1, Sentenza n. 25668 del 21/12/2015 (Rv. 638294 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Aree situate in fascia di rispetto ferroviario - Vincolo di inedificabilità - Sussistenza - Previsione urbanistica o trasferimento della relativa cubatura su altri immobili - Irrilevanza - Indennizzabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638294-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il vincolo legislativamente imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o (come nella specie) ferroviario si traduce in un divieto assoluto di edificazione sancito nell'interesse pubblico, sicché, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, ed indipendentemente dalle previsioni urbanistiche, non è predicabile la natura edificatoria del terreno ad esso sottoposto, senza che assuma rilievo l'eventuale trasferimento della relativa volumetria su diversi immobili. Tale vincolo, pertanto, pur concretamente applicabile in forza della destinazione di interesse pubblico data al bene sottratto al privato, non arreca alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 septies CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)