diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 784 del 05/02/1985 (Rv. 438983 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PER OCCUPAZIONE IRREVERSIBILE - SOMMA CORRISPONDENTE AL VALORE VENALE DEL BENE - RISARCIMENTO PER IL MANCATO GODIMENTO DEL BENE SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DELL'OCCUPAZIONE LEGITTIMA - INTERESSI LEGALI SU TALI SOMME - DECORRENZA - INTERESSI COMPENSATIVI SUL VALORE VENALE DEL TERRENO RIVALUTATO AL MOMENTO DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438983-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PER OCCUPAZIONE IRREVERSIBILE - SOMMA CORRISPONDENTE AL VALORE VENALE DEL BENE - RISARCIMENTO PER IL MANCATO GODIMENTO DEL BENE SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DELL'OCCUPAZIONE LEGITTIMA - INTERESSI LEGALI SU TALI SOMME - DECORRENZA - INTERESSI COMPENSATIVI SUL VALORE VENALE DEL TERRENO RIVALUTATO AL MOMENTO DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di occupazione irreversibile, non seguita dal decreto di espropriazione, di un terreno per l'esecuzione di un'opera pubblica, il proprietario ha diritto ad un'indennità per il biennio di occupazione legittima, ad una somma corrispondente al valore venale del bene irreversibilmente perduto per effetto della realizzazione dell'opera pubblica ed al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene dalla scadenza del biennio fino al momento della realizzazione dell'opera pubblica, computato in via equitativa sulla base degli interessi legali sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene, in difetto di prova di danni particolari eccedenti il tasso legale. Sulle somme capitali dovute al proprietario per i suddetti titoli decorrono gli interessi legali per la mancata percezione di dette somme dal momento della verificazione degli eventi genetici corrispondenti, ma non vanno liquidati, sul valore venale del terreno rivalutato al momento della decisione, gli interessi compensativi con decorrenza dal giorno dell'illecita occupazione fino al pagamento effettivo, in quanto una tale liquidazione comporterebbe un'illegittima duplicazione degli interessi, perché dal momento della perdita definitiva del bene - coincidente con la realizzazione dell'opera pubblica - è dovuto soltanto il risarcimento del danno corrispondente all'equivalente pecuniario del bene perduto. (V 3802/83, mass n 428721; (V 1464/83, mass n 426292; (V 2556/81, mass n 413330).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)