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Sez. 1, Sentenza n. 2556 del 28/04/1981 (Rv. 413330 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - OCCUPAZIONE IRREVERSIBILE, NON SEGUITA DAL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE, DI UN TERRENO PER L'ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - SOMME CAPITALI DOVUTE AL PROPRIETARIO - TITOLI POSTI A FONDAMENTO DI DETTE SOMME - INTERESSI DECORRENTI PER TALI DIVERSI TITOLI - DISTINZIONE - NATURA.*
Stato
decisa il 1981-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413330-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - OCCUPAZIONE IRREVERSIBILE, NON SEGUITA DAL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE, DI UN TERRENO PER L'ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - SOMME CAPITALI DOVUTE AL PROPRIETARIO - TITOLI POSTI A FONDAMENTO DI DETTE SOMME - INTERESSI DECORRENTI PER TALI DIVERSI TITOLI - DISTINZIONE - NATURA.*

In tema di occupazione irreversibile - non seguita dal decreto di espropriazione - di un terreno per l'esecuzione di un'opera pubblica, il proprietario ha diritto ad una indennita per il biennio di occupazione legittima, ad una somma corrispondente al valore venale del bene irreversibilmente perduto per effetto del provvedimento ablativo o della realizzazione dell'opera pubblica, valore computato con riferimento o alla data del decreto (seppure tardivo) ovvero al tempo della realizzazione dell'opera e rivalutato al momento della sentenza, e al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene dalla scadenza del biennio fino alla emanazione anche tardiva del decreto di espropriazione ovvero, in Mancanza di detta emanazione, fino al momento della realizzazione dell'opera pubblica, computato, in via equitativa, sulla base degli interessi legali sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene, in difetto di prova di danni particolari eccedenti il tasso legale. Sulle somme capitali dovute al proprietario per i suddetti titoli decorrono gli interessi legali per la mancata percezione di dette somme dal momento della verificazione degli eventi genetici corrispondenti, ma non vanno liquidati, sul valore venale del terreno rivalutato al momento della decisione, gli interessi compensativi con decorrenza dal giorno dell'illecita occupazione fino al pagamento effettivo, in quanto una tale liquidazione comporterebbe una illegittima duplicazione degli interessi, perche dal momento della perdita definitiva del bene - coincidente con la realizzazione della opera pubblica - e dovuto soltanto il risarcimento del danno nello equivalente pecuniario del bene perduto. (V 1588/80, mass nn 405162 e 405163; (V 115/80, mass n 403494; (V 4742/79, mass n 401314; (V 3243/79, mass n 399612; (V 3242/79, mass n 399611; (V 3163/78, mass n 392624).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)