Sez. 3, Sentenza n. 5910 del 21/01/2014 Ud. (dep. 07/02/2014) Rv. 258907 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Opere realizzata senza permesso di costruire - Condanna - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione alla demolizione delle opere abusive - Obbligatorietà - Esclusione - Onere motivazionale in assenza di espresse richieste delle parti - Insussistenza.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena per il reato di esecuzione dei lavori in assenza del permesso di costruire, non è obbligato a subordinare il riconoscimento del beneficio alla demolizione delle opere abusive né, sul punto, in assenza di una espressa richiesta delle parti, è gravato da uno specifico onere motivazionale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)