Sez. L, Sentenza n. 12139 del 19/08/2003 (Rv. 565979 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI | Passaggio ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti per esercizio di fatto delle relative mansioni - Art. 6 della legge n. 190 del 1985 - Facoltà della contrattazione collettiva di stabilire un termine superiore a tre mesi - Applicabilità sia all'ipotesi di previsione per le suddette categorie di un'unica qualifica sia all'ipotesi di pluralità di qualifiche - Conseguenze - Appartenenza dell'interessato ad una delle categorie medesime - Ininfluenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI
L'art. 6 della legge n. 190 del 1985 deve essere interpretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione dei quadri e dei dirigenti, alla contrattazione collettiva (e non certo all'arbitrio del datore di lavoro) è attribuita la possibilità, in relazione alle concrete realtà aziendali e nel segno di un'attenuazione delle rigidità imposte dall'art. 2103 cod. civ., di stabilire un periodo di tempo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, sulla base delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti sia per l'ipotesi in cui sia prevista una sola qualifica (coincidente con l'appartenenza alla categoria), sia per l'ipotesi di pluralità di qualifiche e, in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente interessato rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri o dei dirigenti. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva trascurato di valutare se il periodo di sei mesi di svolgimento di mansioni superiori previsto dall'art. 38 comma settimo del ccnl del 26 novembre 1994 per i dipendenti della Posta per la definitiva assegnazione delle mansioni stesse nell'ambito della categoria dei quadri fosse da riferire esclusivamente ai dipendenti appartenenti a categoria inferiore ovvero fosse stato previsto anche per l'attribuzione del livello superiore della stessa categoria, in dipendenza delle mansioni svolte da lavoratore già appartenente alla categoria e aveva motivato in modo insufficiente l'affermazione che il lavoratore non aveva svolto nel periodo considerato mansioni corrispondenti a quelle proprie del quadro di primo livello, senza considerare i comportamenti apparentemente contrari del datore di lavoro, il quale con le sue scelte organizzative ha il potere di modificare in senso più favorevole ai dipendenti gli inquadramenti previsti dal contratto collettivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 6, Legge 02/04/1986 num. 106 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)