Sez. L, Sentenza n. 4218 del 25/03/2002 (Rv. 553249 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI | Art. 38 contratto collettivo 26 novembre 1994 per i dipendenti postali - Previsione di un periodo di tempo superiore a sei mesi per il passaggio alla categoria dei quadri per esercizio di fatto delle relative mansioni - Applicabilità nei confronti di tutti i dipendenti postali, anche se non iscritti alle OO.SS. firmatarie del contratto stesso - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI
L'art. 38 del contratto collettivo 26 novembre 1994 per i dipendenti postali - il quale, in applicazione dell'art. 6 della legge n. 190 del del 1985, dispone che l'assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi - trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti della s.p.a. Poste italiane, anche se non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie, sia perché costituisce integrazione della fattispecie prevista dalla normativa legislativa che espressamente ad esso rinvia, sia perché la disposizione è contenuta in un contratto aziendale con efficacia generale verso tutti i lavoratori ai quali viene di fatto applicato, sia infine perché i lavoratori non iscritti ad alcuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto in oggetto, invocandone la disciplina, manifestano con ciò stesso la volontà di aderirvi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 6, Legge 02/04/1986 num. 106 art. 1, Cod. Civ. art. 2069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)