Sez. 3, Sentenza n. 8442 del 24/09/1996 (Rv. 499725 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Immobili urbani destinati ad uso diverso da quello di abitazione - Contratto di locazione in corso all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 - Cessazione per scadenza dei termini ex art. 67 e 71 della citata legge - Rinnovazione tacita del contratto - Nuova locazione - Soggezione alla disciplina di cui agli artt. 27, 28 e 29 della legge n. 392 del 1978.
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392/78, ove alla cessazione del contratto per la scadenza dei termini stabiliti dagli artt. 67 e 71, rispettivamente per i contratti soggetti e non soggetti a proroga, il giudice ravvisi una rinnovazione tacita del contratto ai sensi dell'art. 1597 cod. civ., la nuova locazione rimane assoggettata alla disciplina di cui agli art. 27, 28 e 29 legge citata, e, quindi, ha durata di sei anni, con rinnovazione alla prima scadenza per altri sei anni, ove il locatore non eserciti la facoltà di diniego di rinnovazione per uno dei motivi di cui all'art. 29 legge citata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 2 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)