Sez. 3, Sentenza n. 930 del 26/01/1995 (Rv. 489980 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Cessazione per scadenza dei termini di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978 - Rinnovazione tacita del contratto - Nuova locazione - soggezione alla disciplina di cui agli artt. 27, 28 e 29 legge citata.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE
In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, ove la cessazione del contratto per la scadenza dei termini stabiliti negli att. 67 e 71, rispettivamente per i contratti soggetti a proroga e non soggetti a proroga (termini prorogati di due anni ex art. 15 bis legge 27 marzo 1982 n. 94) il giudice ravvisi la rinnovazione tacita del contratto a norma dell'art. 1597 comma 1 cod. civ., la nuova locazione rimane soggetta alla disciplina di cui agli artt. 27, 28 e 29 della citata legge n. 392/78 e quindi a durata di 6 anni con rinnovazione alla prima scadenza di altri 6 anni, ove il locatore non eserciti la facoltà di diniego di rinnovazione per uno dei motivi di cui al citato art. 29.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)