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Sez. U, Sentenza n. 5241 del 06/10/1981 (Rv. 416005 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO - MANDATO PRIVO DI INDICAZIONI SUL LUOGO DI FORMAZIONE DEL RELATIVO DOCUMENTO - CONFERIMENTO IN ITALIA - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DELLA CONTROPARTE.*
Stato
decisa il 1981-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416005-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO - MANDATO PRIVO DI INDICAZIONI SUL LUOGO DI FORMAZIONE DEL RELATIVO DOCUMENTO - CONFERIMENTO IN ITALIA - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DELLA CONTROPARTE.*

Il mandato alla lite, rilasciato a margine od in calce di Atti processuali e con autenticazione della sottoscrizione da parte di procuratore legale esercente nel territorio dello stato, qualora manchi di specifiche indicazioni sul luogo di formazione del relativo documento, deve presumersi conferito in Italia, ancorché il mandante abbia residenza o domicilio all'estero, mentre spetta alla parte che contesti la validità del mandato medesimo, sotto il profilo del suo conferimento all'estero, di fornire la prova di tale assunto. (V. 3449/68; (V. 2780/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)