Sez. 2, Sentenza n. 2752 del 07/05/1984 (Rv. 434792 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO - MANDATO PRIVO DI INDICAZIONI SUL LUOGO DI FORMAZIONE DEL RELATIVO DOCUMENTO - CONFERIMENTO IN ITALIA - PRESUNZIONE - PROVA - CONTRARIA - ONERE DELLA CONTROPARTE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO - MANDATO PRIVO DI INDICAZIONI SUL LUOGO DI FORMAZIONE DEL RELATIVO DOCUMENTO - CONFERIMENTO IN ITALIA - PRESUNZIONE - PROVA - CONTRARIA - ONERE DELLA CONTROPARTE.*
Il mandato alla lite rilasciato a margine del ricorso per Cassazione e non autenticazione della sottoscrizione da parte di procuratore legale esercente nel territorio dello stato, qualora nel ricorso non risulti il luogo di formazione del documento, deve presumersi conferito in Italia, ancorché la parte rappresentata risieda all'estero, mentre spetta alla parte che contesti la validità della procura, sotto il profilo del suo rilascio all'estero, dare la prova di tale circostanza. (Conf 5795/83, mass n 430654; (Conf 5241/81, mass n 416005; (Conf 1993/79, mass n 398394).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)